Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
nella misura dell'1 per cento per le operazioni soggette all'aliquota dell'uno per cento, del 2,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del tre
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sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per quelli soggetti all'aliquota del dodici per cento ed al nove per
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L'aliquota è ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A ed è elevata al
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registrate nel mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 10,70 per cento per le operazioni soggette all'aliquota
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L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del dodici per cento della base imponibile dell'operazione.
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cui all'art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del secondo comma è però ridotta al 10 per cento per i contribuenti
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La detrazione non può superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta per cento dell'importo da versare.
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modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta all'uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre
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supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
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comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al cinquanta per cento.
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materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il cinque per cento
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Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni
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cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.
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al cinque per cento del volume d'affari, non sono ammesse in detrazione l'imposta relativa ai beni ed ai servizi utilizzati per effettuare tali
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disposizioni del titolo primo. In luogo della pena pecuniaria si applica la sopratassa del dieci per cento qualora il cessionario, prima della scadenza del
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fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al tre per cento fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da
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dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; b) o nella misura forfetaria del 25 per cento dallo ammontare globale delle imposte relative alle operazioni
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si applica per le eccedenze quantitative non superiori al cinque per cento.
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esportazioni per un ricavo complessivo superiore rispettivamente al quaranta o al trenta per cento del volume di affari, determinato a norma dell'art. 20. I
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quaranta per cento a titolo di forfetizzazione della resa.
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separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del quindici per cento
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ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento; c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei proventi